FileAzione
Greta Tellarini - I limiti della navigazione marittima nelle aree marine.pdfDownload Share on Facebook

Greta Tellarini - I limiti della navigazione marittima nelle aree marine protette particolarmente sensibili o vulnerabili

La navigazione, come altre attività in mare, può incontrare limiti nelle Aree Marine Protette, in considerazione del livello di protezione a cui si intende sottoporre tali aree.

Qualora la navigazione, compresa quella da diporto, sia esercitata all’interno di un’Area Marina Protetta occorre fare riferimento alla disciplina dettata dalla Legge Quadro sulle Aree Protette del 6 dicembre 1991, n. 394 ed a quella prevista dai decreti istitutivi e dai regolamenti che disciplinano l’attività all’interno di tali aree (i cosiddetti «disciplinari»).

L’impostazione seguita dal legislatore italiano di suddividere l’Area Marina Protetta in diverse zone (A - riserva integrale; B – riserva generale; C- riserva parziale), alle quali attribuire un diverso grado di protezione, comporta l’individuazione di divieti o di limitazioni all'esercizio della navigazione, con la conseguente previsione di un regime sanzionatorio diverso a seconda che la navigazione sia effettuata con unità da diporto o con unità appartenenti ad una diversa categoria e soggette ad iscrizione nei registri di cui all’art. 146 del codice della navigazione.

L’esigenza di intervenire più pesantemente sui limiti della navigazione nelle Aree Marine Protette o, comunque, in aree particolarmente sensibili e vulnerabili, al fine di assicurare standard di sicurezza più elevati ed una più efficace tutela dell’ambiente marino, è stata avvertita a seguito del naufragio della Costa Concordia al largo dell’isola del Giglio sia in ambito comunitario, sia a livello nazionale.

La prevista adozione in tempi brevi di un decreto ministeriale che regolamenti la limitazione o il divieto di transito delle navi al fine della protezione di aree sensibili nel mare territoriale, con una specifica tutela per le aree particolarmente vulnerabili come la Laguna di Venezia e il Santuario dei Cetacei, trova fondamento giuridico sia nella normativa di diritto internazionale, sia in quella di diritto interno:

  1. la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Montego Bay, 1982) attribuisce agli Stati costieri la facoltà di adottare nel loro mare territoriale misure per la salvaguardia della sicurezza della navigazione, la conservazione delle risorse biologiche del mare, la tutela dell’ambiente marino e la prevenzione ed il controllo dei fenomeni d’inquinamento del mare e delle coste.
  2. la Legge n. 51/2001, modificando l’art. 83 del codice della navigazione, prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione possa limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell’ambiente, per motivi di protezione dell’ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende.

Ulteriori limiti alla navigazione marittima in ordine alla preservazione ed alla tutela dell’ambiente marino, nonché alla prevenzione e repressione dei fenomeni di inquinamento marino da navi sono posti dalla Legge n. 61/2006, istitutiva delle zone di protezione ecologica e dal recente regolamento istitutivo delle zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno (DPR 27 ottobre 2011, n. 209).

 

GRETA TELLARINI - Università di Bologna