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Daniela Addis - Parchi Marini Internazionali

In occasione della XVI Rassegna del Mare (Olbia 2005), si è avanzata la proposta di una collaborazione sempre più stretta fra Italia e Tunisia sui temi della protezione del Mediterraneo e della qualità della vita. In questo contesto, è stata prospettata la possibilità di  tutelare una vasta area marina nel triangolo di mare compreso fra Sardegna, Sicilia e Tunisia, una vasta zona di tutela trasfrontaliera che includa le aree protette delle due Nazioni, ribadendo la necessità di un maggiore coordinamento a livello internazionale tra le strutture interessate, finalizzato ad una comune politica di turismo sostenibile – o ”ecoturismo”- e ad una comune politica di tutela ambientale che comprende le energie alternative e rinnovabili nella prospettiva del Countdown 2010. Tale ambizioso progetto presuppone la possibilità per gli Stati della comunità internazionale di tutelare zone di mare al di là del proprio mare territoriale. Il concetto stesso di area naturale protetta ricadente nel territorio di più Stati non è nuovo né univoco. Un consistente numero di convenzioni internazionali se ne occupano, soprattutto con riferimento alla tutela della fauna e della flora. Disposizioni relative si trovano, ad esempio, nella Convenzione di Ramsar per la protezione delle zone umide d'interesse internazionale; nella Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare, il cui art. 194 par. 5 comprende, nelle misure per la protezione e conservazione dell'ambiente marino, anche tutte le misure necessarie per la protezione e la conservazione di rari o fragili ecosistemi nonché degli habitat naturali delle specie minacciate di estinzione e di tutte le altre specie che vivono nel mare; nel sistema di Barcellona e, in particolare, nel Protocollo del 1995 per le aree specialmente protette e la tutela della biodiversità nel Mediterraneo, il cui art. 8 prevede l’istituzione di una lista di zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea (Lista ASPIM). L'IMO (l’Organizzazione Marittima Internazionale), dal canto suo, ha adottato delle linee guida per la designazione di aree speciali e per l'identificazione di aree marine particolarmente sensibili (PSSAs).

Infine, si devono tenere nella debita considerazione, anche sul piano delle proposte, sia i dettati della Convenzione sulla Biodiversità, sia  la recente approvazione della legge n. 61/2006 di "Istituzione di una zona di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale", strumento previsto dal diritto internazionale (per la precisione, dalla citata convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare), che permette allo Stato costiero di istituire una zona in cui può proteggere l’ambiente marino anche nelle acque che stanno al di là del proprio mare territoriale, cioè al di fuori degli ambiti dove, di norma, può esercitare la propria sovranità.

 

L’eventuale istituzione di un’area protetta internazionale nel Mediterraneo dovrebbe a) individuare le migliori strategie gestionali conformi sia al dettato delle regole che vigono in materia (normative nazionali e comunitarie, accordi

 

internazionali) sia alle realtà presenti nella delimitazione geografica relativamente alle accomunanze geomorfologiche, naturalistiche, storico-culturali tipizzanti l’area mediterranea; b) facilitare il processo di coordinamento tra le aree individuate, supportando la costituzione e l’operatività dei singoli coordinamenti regionali, con lo scambio di esperienze ed expertise, che sfocino in progetti comuni; c) predisporre lo studio di fattibilità per la creazione di un’area di tutela trasfrontaliera nella zona di mare considerata, che includa possibilmente le aree protette delle Nazioni interessate.

 

Avv Daniela Addis

(Consulente giuridico ambientale

presso il MATTM e presso il MAE)